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Novità sulla delibera 40/04 Definizioni Modulistica Attivazione della fornitura Costi per il cliente FAQ's
Accertamenti della sicurezza post contatore

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con la legge n. 481 del 14 novembre 1995, ha il potere di emanare direttive con la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità.
Il 18 marzo 2004 l’Autorità ha emanato un regolamento (delibera 40/04) che dispone nuove procedure e modalità per gli accertamenti sulla sicurezza degli impianti domestici di gas.
L’obiettivo è di facilitare l’attuazione della normativa vigente in materia di “sicurezza degli impianti di utenza a gas”, di impedire duplicazioni nei controlli sugli impianti di utenza stessa e di evitare dove possibile nuovi adempimenti.

Altre delibere dell’Autorità in tema di sicurezza sono:

  • n° 168/2004: disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas
  • n° 170/2004: definizione di criteri per la determinazione delle tariffe per l'attività di distribuzione di gas naturale
  • n° 152/2003: obbligo di assicurazione a favore di tutti i clienti finali civili contro infortuni, incendi e verso terzi per danni derivanti dall’uso del gas
  • n° 192/2005: modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04
  • n° 87/2006: modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n.40/04 per gli impianti di utenza nuovi
  • n. 27/08: differimento dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas
  • n. 32/09: rinvio dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas

Il quadro normativo di riferimento:

  • Legge Marzano 239/2004: riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia
  • D. Lgs 164/2000: obbligo del distributore di svolgere l’accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas attraverso personale tecnico
  • Legge 46/1990: norme di sicurezza da rispettare nell’esecuzione di impianti interni e apparecchio utilizzatori (es. caldaie e stufe a gas, cucine, ecc.)
  • DPR 218/1998: requisiti di sicurezza e criteri di verifica per tutti gli impianti ad uso domestico realizzati precedentemente alla Legge 46/90
  • DPR 412/1993: assunzione di responsabilità da parte dei tecnici manutentori
  • Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 : riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
  • Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 maggio 2010: modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici

Completano il quadro alcune norme a carattere tecnico emanate dall’UNI (Ente Nazionale dell’Unificazione) e dal CIG (Comitato Italiano Gas) in tema di installazione, progettazione, manutenzione e collaudo degli impianti di utenza a gas. 

Integrazioni e modifiche apportate alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 40/04

Dal 1° Luglio 2005 entra in vigore la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 40/04 integrata e modificata dalle Delibere: 129/04 "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas", con modifiche che prevedono azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale; n. 43/05  “Prolungamento del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi”; n. 192/05 "Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas"; n. 47/06  “Prolungamento dei periodi concessi per l’invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi”; n. 87/06  “Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di utenza nuovi”, n. 27/08 "Differimento dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas"; n. 32/09: rinvio dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas.

Non sono interessati dagli effetti di queste delibere gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali.

Il recapito a cui far pervenire la documentazione originale per l’accertamento documentale è il seguente: 

UFFICIO PER GLI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
Via San Lorenzo, 12/7
16123 Genova


NUOVE PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA NEL CASO DI NUOVI IMPIANTI GAS

In caso di nuova fornitura di gas il committente dei lavori ha l'obbligo di consegnare, al momento dell'allacciamento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto all'azienda fornitrice del servizio.

E' questa una delle novità previste dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61 - del Ministero dello Sviluppo economico con il quale vengono raccolte in un unico provvedimento tutte le norme precedenti in materia di sicurezza degli impianti (tra le altre, Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 380/2001).

Importanti novità in merito al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

In data 13.07.2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 maggio 2010 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
Il decreto modifica i moduli per il rilascio della dichiarazione di conformità da parte delle imprese installatrici e uffici tecnici interni di imprese non installatrici.
Pertanto a partire dal 28/07/2010, data di entrata in vigore del decreto, sarà necessario rilasciare le dichiarazioni di conformità sul nuovo modulo.