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Accertamenti della sicurezza post contatore
![]() L’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG), con la legge n. 481 del 14 novembre 1995, ha il potere di emanare direttive con la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità.
Il quadro normativo di riferimento:
Completano il quadro alcune norme a carattere tecnico emanate dall’UNI (Ente Nazionale dell’Unificazione) e dal CIG (Comitato Italiano Gas) in tema di installazione, progettazione, manutenzione e collaudo degli impianti di utenza a gas. Dal 1° Luglio 2005 entra in vigore la Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 40/04 integrata e modificata dalle Delibere: 129/04 "Adozione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas", con modifiche che prevedono azioni e obblighi finalizzati a garantire la sicurezza degli impianti gas utilizzati dal cliente finale; n. 43/05 “Prolungamento del periodo di applicazione delle norme transitorie per impianti di utenza a gas nuovi”; n. 192/05 "Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas"; n. 47/06 “Prolungamento dei periodi concessi per l’invio della documentazione da sottoporre ad accertamento previsti dalle norme transitorie per impianti di utenza nuovi”; n. 87/06 “Modifiche ed integrazioni al regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas di cui alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 per gli impianti di utenza nuovi”, n. 27/08 "Differimento dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas"; n. 32/09: rinvio dei termini previsti per l'entrata in vigore del Titolo III della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04 in tema di sicurezza post contatore gas. Non sono interessati dagli effetti di queste delibere gli impianti destinati a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali. UFFICIO PER GLI ACCERTAMENTI DELLA SICUREZZA POST CONTATORE
In caso di nuova fornitura di gas il committente dei lavori ha l'obbligo di consegnare, al momento dell'allacciamento, copia della dichiarazione di conformità dell'impianto all'azienda fornitrice del servizio. E' questa una delle novità previste dal Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61 - del Ministero dello Sviluppo economico con il quale vengono raccolte in un unico provvedimento tutte le norme precedenti in materia di sicurezza degli impianti (tra le altre, Legge n. 46/1990 e D.P.R. n. 380/2001). Importanti novità in merito al Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 In data 13.07.2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 maggio 2010 "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".
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